Prestazione assicurata in caso di non autosufficienza dell’Assicurato
In caso di perdita dell’autosufficienza da parte dell’Assicurato a quest’ultimo viene garantito il pagamento di una rendita mensile (al contrario del nostro strumento contrattuale che rimborsa le spese sostenute) finché egli sarà in vita e sempre che permanga tale stato di non autosufficienza. È considerata non autosufficiente la persona che si trova nell’impossibilità fisica totale e permanente, clinicamente accertata, di compiere quattro delle seguenti sei attività elementari della vita quotidiana:
- lavarsi: capacità di farsi il bagno o la doccia o di lavarsi in altro modo. Ciò implica che l’Assicurato è in grado di lavarsi da solo dalla testa ai piedi in modo da mantenere un livello soddisfacente di igiene personale, spontaneamente, senza bisogno di stimoli esterni;
- vestirsi: capacità di mettersi e togliersi tutti i vestiti. Ciò implica che l’Assicurato è in grado di vestirsi e svestirsi da solo, in modo appropriato dalla testa ai piedi. Inclusa la capacità di mettersi e togliersi eventuali protesi ortopediche; la capacità di allacciarsi le scarpe o infilarsi le calze non è considerata determinante;
- nutrirsi: capacità di mangiare autonomamente cibo preparato da terzi. Ciò implica che l’Assicurato è in grado di tagliare il cibo, bere, portare il cibo alla bocca e inghiottirlo;
- mobilità: capacità di muoversi all’interno della casa su superfici piane. Ciò implica che l’Assicurato è in grado di muoversi eventualmente con l’aiuto di una stampella, una sedia a rotelle, etc…
- continenza: capacità di controllare le funzioni corporali cioè espletarle mantenendo un sufficiente livello di igiene, senza l’aiuto di una terza persona. Ciò significa che l’Assicurato è in grado di gestire i suoi bisogni in maniera autonoma; questa definizione però non comprende la continenza urinaria totale (una leggera incontinenza urinaria è comune nelle persone anziane);
- spostarsi: capacità di muoversi dal letto alla sedia e viceversa senza l’aiuto di una terza persona.
È inoltre coperto lo stato di non autosufficienza derivante dalla perdita delle capacità mentali, dovuta ad una patologia nervosa o mentale di natura organica, quali il morbo di Alzheimer o forme simili di demenza senile, che si traduce in incapacità di pensare, capire, ragionare o ricordare.
Questa inabilità si manifesta con l’incapacità di badare a sé stessi senza la supervisione continua da parte di una terza persona.
Le condizioni necessarie per l’attivazione della copertura assicurativa a favore del singolo iscritto, sono che:
- alla prima adesione l’età massima assicurativa dell’Iscritto/Coniuge more uxorio/figlio maggiorenne risultante dallo Stato di famiglia, sia pari o inferiore a 70 anni (Novità rispetto allo scorso anno); dal primo rinnovo detta età assicurativa potrà elevarsi sino a 85 anni dell’Assicurato. Per età assicurativa si deve intendere l’età espressa in anni compiuti eventualmente aumentata di uno se, al momento dell’adesione, sono trascorsi sei mesi o più dall’ultimo compleanno;
- non sia stata riconosciuta un’invalidità permanente di grado superiore al 50% né sia stata avanzata richiesta di riconoscimento della stessa;
- nella compilazione del Mandato di Adesione abbia sottoscritto il Questionario sanitario, non crocesegnando alcun “SI” nelle Dichiarazioni ivi incluse.