Festività soppresse 2020
I permessi giornalieri retribuiti a titolo di ex festività spettano, annualmente, per un numero di
giorni corrispondenti a quello delle giornate già indicate come festive dalla legge n.260 del 1949 e non più considerate tali per disposizioni legislative successive.
I permessi sono riconosciuti nel caso in cui le ex-festività ricorrano in giorni in cui è prevista la
prestazione lavorativa ordinaria del collega interessato e nel caso in cui il dipendente abbia diritto, per quei giorni, all’intero trattamento economico.
Per il 2020 le ex-festivittà cadenti dal Lunedì al venerdì sono : 4 per il Comune di Roma e 5 per tutti gli altri Comuni:
Giovedi’ 19 marzo, San Giuseppe
Giovedi’ 21 maggio, Ascensione
Giovedi’ 11 giungno, Corpus Domini
Lunedi’ 29 giugno, Santissimi Pietro e Paolo (giornata festiva nel Comune di Roma)
Mercoledi’ 4 novembre, Unità Nazionale
Resta invariata, nel testo presentato per l’attuale rinnovo del CCNL, la norma che prevede per i quadri direttivi e per i dirigenti il contributo di una giornata di ex-festività a favore del Fondo per l’Occupazione del settore credito, con la conseguente attribuzione di un giorno in meno di permesso.
In Fruendo le disposizioni interne prevedono la non monetizzazione delle ex festività che se non fruito entro i termini stabiliti dal CCNL (dal 16 gennaio al 14 dicembre) vengono azzerate. Evidenziamo inoltre per i colleghi neo assunti, che spettano tanti giorni di permesso quante sono le ex-festività comprese nel periodo di lavoro.
Per vostra opportuna conoscenza alleghiamo alla presente anche la Circolare Abi relativa al
Calendario delle Banche 2020.
Firenze, 9 gennaio 2020
LA SEGRETERIA