La presente comunicazione ha il compito di allertare tutti i colleghi, al fine di evitare penalizzazioni economiche per “periodo di malattia non indennizzabile”, che comporta l’addebito in busta paga da parte dell’INPS delle giornate come anzi detto non coperte da idonea certificazione.
IL CASO TIPO:
Un collega in malattia è coperto da certificato medico fino al venerdì. Sentendosi meglio e
sperando di poter rientrare al lavoro il lunedì successivo non si reca dal medico per fare la
continuazione della malattia. Il lunedì mattina non sentendosi ancora in salute ne pronto a rientrare al lavoro, si reca dal medico curante il quale gli rilascia un certificato di “continuazione” malattia compilando il campo “il lavoratore dichiara di essere malato dal”, e ricomprendendo quindi nella malattia i giorni di sabato e domenica precedenti.
In questo caso l’INPS accetta la certificazione della malattia dalla data del certificato medico ossia il Lunedì, la data nella quale è stato accertato lo stato di malattia, il sabato e la domenica rimangono “non idoneamente giustificati” e l’INPS invia una lettera al lavoratore ed all’azienda dove richiede il recupero delle somme relative alle giornate del sabato e della domenica.
IL CONSIGLIO:
Ci risulta che le sedi INPS di Lecce e Mantova stiano procedendo a l’invio a tappeto di lettere di accertamento chiedendo la restituzione delle giornate non giustificate. Invitiamo tutti i colleghi a porre la massima attenzione alle certificazioni, ed a rivolgersi alla guardia medica, nel caso in cui il proprio medico curante fosse non reperibile, o se lo stato di malessere si dovesse verificare nei giorni di sabato e domenica. La certificazione di malattia emessa dalla guardia medica è idonea ai fini INPS per una corretta giustificazione dello stato di malattia del lavoratore.
Vi invitiamo comunque, qualora foste stati già oggetto di tale segnalazione da parte dell’INPS a rivolgervi al più presto al vostro rappresentante sindacale FABI così da poter valutare l’eventualità di contestare il provvedimento INPS, nei confronti del quale si può avanzare ricorso entro i successivi 90 giorni.
Firenze, 3 settembre 2019
LA SEGRETERIA